Con il contributo di Tractel Italiana questo articolo si pone l’obiettivo di fornire riflessioni e indicazioni per individuare i rischi e le adeguate misure preventive, durante la realizzazione dell’opera, dall’alto.
Prima
di affrontare l’argomento nei suoi aspetti normativi e tecnici,
riteniamo utile e opportuno sottolineare quanto l’argomento ‘sicurezza’
sia preso in considerazione solo parzialmente dal sistema paese e, in
particolar modo, dagli operatori del nostro mercato, gli installatori.
Una categoria che pratica la propria professione in condizioni a volte
precarie e quindi di pericolosità per la propria incolumità. La
sicurezza nel mondo del lavoro in Italia non ha ancora penetrato la
nostra cultura e, inconsciamente, viene ritenuta ancora
un optional, vuoi per una questione di costi (argomento importante
ma non quanto la nostra salute), vuoi perché i controlli sono latitanti e
la brutta abitudine di non rispettare le regole dilaga. Tutto ciò
rappresenta il riflesso di una cultura che deve ancora maturare e
diventare consapevole dei valori fondamentali per un individuo. Ma la
legislazione prosegue il suo percorso e detta le regole per ridurre
sempre di più i rischi. Così come il casco e le cinture di sicurezza
sono state rese obbligatorie per i motociclisti e gli automobilisti,
così anche i dispositivi DPI, quelli per intenderci che proteggono in
nostro corpo durante i lavori a rischio saranno sempre di più
utilizzati, di pari passo con il crescere della nostra sensibilità
sull’argomento infortunistica.
Linee vita e punti di ancoraggio
Perché è importante dotare un edificio, sia esso residenziale oppure
industriale di linee di vita e di punti di ancoraggio? E’ preferibile
realizzare una linea di vita permanente oppure temporanea? Quali
criteri di scelta devono essere adottati per scegliere i materiali più
convenienti, sia sotto il profilo prestazionale che di compatibilità
con l’edificio?
Ecco alcune domande alle quali l’articolo darà una
risposta. Ribadiamo soltanto un concetto: le linee di vita e i punti di
ancoraggio rendono l’ambiente di lavoro idoneo e consentono
all’installatore di lavorare con attrezzature idonee alla salvaguardia
della propria salute. Tutti i tetti dovrebbero essere attrezzati con
dispositivi simili: non se ne avvantaggia solo chi ci dovrà lavorare
sopra ma anche tutti i condomini, i quali potranno gestire le varie
manutenzioni con minori costi oltre che offrire ai propri fornitori un
ambiente di lavoro
di reale sicurezza. È necessario pensare ancora
di più al futuro per dotare gli edifici, sin da quando vengono
progettati, di queste strutture: l’edificio stesso acquisirà maggior
valore quando la cultura della sicurezza si svilupperà a dovere fra le
categorie di lavoratori. Installare una linea di vita terminata la
costruzione dell’edificio ha un costo sicuramente maggiore che non
prevederla durante la progettazione e realizzarla a cantiere ancora
aperto.
Linee Vita, criteri di scelta
Si
tratta di dispositivi di ancoraggio flessibili o rigidi orizzontali,
costituiti generalmente da funi metalliche (esecuzione fissa), tessili
(esecuzione temporanea) oppure binari metallici (esecuzione fissa
rigida), che permettono all’operatore di muoversi orizzontalmente lungo
percorsi continui. Questi dispositivi fanno riferimento alla norma EN795
in generale e, nello specifico, possono rientrare nella classe B
relativa ai dispositivi temporanei, nella classe
C relativa ai dispositivi fissi o nella classe D relativa alle linee
di ancoraggio rigide. Per quanto riguarda i dispositivi temporanei, è
sufficiente seguire il manuale d’uso per una corretta installazione.
Parlando invece di dispositivi di classe C e D, è necessario invece
realizzare un progetto ed una relazione di corretta installazione in conformità alle norme in vigore.
Le possibili realizzazioni
Di
seguito daremo una serie di spunti utili al progettista per
individuare la combinazione che meglio risponde alle esigenze della
propria copertura. I criteri fondamentali di scelta
dovrebbero essere:
1) Rispondenza dei sistemi alle prescrizioni, ossia scelta di
sistemi certificati nei quali siano chiaramente identificati tutti i
parametri tecnici (resistenza richiesta per il fissaggio, frecce massime
in caso di linee di vita, marcatura dei componenti);
2) Frequenza di utilizzo e lunghezza del colmo: se la frequenza di
utilizzo è elevata bisogna privilegiare le linee di vita, altrimenti
conviene utilizzare i punti di ancoraggio: generalmente
sono più economici;
3) Verifica della distanza di arresto D: controllare con semplici
calcoli, consultando le tabelle delle distanze d’intervento dei
dissipatori di energia e sommando tutti i componenti che concorrono a
definire la Distanza di arresto, che in caso di caduta rimanga comunque
1m
di spazio libero tra i piedi dell’operatore ed il primo ostacolo;
4) Accesso ad ogni parte della copertura ed effetto pendolo: bisogna
verificare che il sistema permetta l’accesso ad ogni parte della
copertura senza generare delle situazioni al di fuori delle norme
tecniche (es: angoli che si discostino più di 20° dalla verticale di un
punto di ancoraggio) o effetti pendolo che devono essere sempre ridotti
al minimo e comunque presi in considerazione nell’ analisi dei rischi.
Per la corretta valutazione del sistema anticaduta è possibile
utilizzare un sistema con linea di vita su tetti che abbiano un’altezza
di gronda (linea di caduta) di almeno 5,5 m e senza ostacoli intermedi
(ad es. balconi), come negli esempi riportati nella pagina a sinistra.
Termini e definizioni dei parametri anticaduta
Distanza di intervento (DI)
Distanza necessaria all’assorbitore di energia del DPI (dispositivo di protezione individuale) per frenare la caduta.
Freccia (F) di una linea di vita
Allungamento della fune in caso di caduta, misurato sulla proiezione verticale.
Distanza di arresto (D)
Definita dalla EN 363 come “distanza verticale in metri, misurata
sul punto mobile di supporto del carico del sottosistema di collegamento
dalla posizione iniziale (inizio della caduta) alla posizione finale
(equilibrio dopo l’arresto), escludendo gli spostamenti dell’imbracatura
per il corpo e del relativo elemento di fissaggio”.
La distanza di arresto è data dalla somma dei contributi di:
Distanza di Intervento, altezza dell’operatore, spazio per far entrare
in funzione l’assorbitore del DPI (es.: nel caso dello Stopfor ML, la
lunghezza del cordino pari a 90 cm). Nel caso si sia ancorati a linee
flessibili (linee di vita EN 795 C), occorre anche sommare il contributo
della Freccia.
Nota: Per una corretta progettazione, su una copertura, si dovrà
verificare che la distanza di arresto D, maggiorata di 1 m di spazio
libero di sicurezza, sia sempre inferiore alla distanza tra linea di
gronda (linea di caduta libera) e l’ostacolo più vicino: es. suolo,
terrazzo, balcone, mensola.
Linee Vita Permanenti
Le linee di vita permanenti EN 795 classe C, possono essere di tipo mono-fune o bi-fune. Le linee di vita possono inoltre essere di prossimità, ovvero dove l’utilizzatore supera gli ancoraggi intermedi (tratti rettilinei) con un’azione manuale, senza tuttavia staccarsi dalla stessa, oppure di tipo evoluto, nelle quali l’operatore non deve intervenire manualmente e quindi può muoversi anche non in prossimità della linea di vita. Nel caso l’altezza della linea di gronda sia inferiore a 5,5m non si potrà installare la linea di vita ma si potranno utilizzare solamente i punti di ancoraggio. In questo caso i punti di ancoraggio (del tipo EN 795 A2) si disporranno lungo la linea di colmo. Nel caso in cui lo spazio libero di caduta sia limitato è possibile lavorare esclusivamente in trattenuta (impossibilità di caduta).
Leggi, Decreti e Linee Guida Regionali e Provinciali
Nell’allegato
XVI del Dlgs 09.04.2008 n°81 (integrato e corretto dal Dlgs. 03.08.2009
n°106) si fa riferimento al fascicolo tecnico dell’opera. Nello stesso
devono essere previste misure preventive e protettive incorporate
nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi
sull’opera.
In vigore al 04/2010, vi sono i seguenti:
– Atto dirigenziale 787del 15/07/’03 dell’ ASL della prov. di Bergamo;
– Circolare n°4 del 23/01/’04 della Regione Lombardia: “ … Integrazione dei regolamenti comunali edilizi …”;
– Legge Regionale del 03/01/’05 (art. 82, comma 14-15-16) della Regione Toscana;
– Decreto del presidente della giunta regionale 23/11/’05, attuazione art. 82 comma 14-15-16
– “Linee guida per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto –
lavorare in sicurezza sulle coperture degli edifici” – emesse dal
Servizio Sanitario Regione Friuli 05-09-2006;
– 15 febbraio 2008 – Approvato nella provincia autonoma di Trento il decreto attuativo della legge n. 3 – 9 Febbraio 2007;
– Legge regionale n°2 del 2 Marzo 2009 della regione Emilia Romagna;
– Regolamento edilizio Comune di Milano – Capo 4 – Art. 65;
– Allegato A Dgr n° 2774 del 22/09/09 – Regione Veneto;
– Legge Regionale 5 / 2010 – Liguria.
Al loro interno si trovano questi stralci:
“…Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di
qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale,
agricolo, ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti
che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura…”
“… I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso e
il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da
dispositivi di ancoraggio…”
“… I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795…”
“… A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità
dell’installazione dei manufatti o dispositivi mediante la dichiarazione
della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione
alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica: le
certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;…”
“… Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, deve contenere le
informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui
saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i
provvedimenti programmati per prevenire tali rischi…”
“… Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettisti redigere un documento analogo…”
“…L’accesso a luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di
sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti… tali
da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di
manutenzione e riparazione, in sicurezza…”
L’importanza fondamentale dell’impiego dei punti di ancoraggio sulle
coperture (civili e industriali) è stata oggetto di recenti leggi a
valore regionale che congiuntamente all’uscita del D.Lgs. n°81 del 9
Aprile 2008 e successivo D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009, costituiscono
il riferimento per la loro regolamentazione ed installazione.
Per quanto riguarda il D.Lgs. n°81 del 9 Aprile 2008 (e successivo
D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009) i principali articoli di riferimento
sono:
– l’Art.107 – Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore a rischio caduta da una altezza > 2m rispetto a un piano
stabile che viene ripreso anche per le altre regioni con documenti più
ampi detto “Fascicolo dell’operatore”;
– Art.111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota;
– Art.115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto e
l’allegato XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori e l’allegato XVI sopra nominato.
Elaborato tecnico della copertura
Le
normative della Regione Toscana introducono il concetto dell’ E.T.C.
(Elaborato Tecnico della Copertura). L’ E.T.C. rappresenta la
valutazione del rischio caduta da una copertura e delle necessarie
soluzioni tecniche rivolte a ridurre i danni provocati da una potenziale
caduta in sicurezza. I soggetti coinvolti nella produzione dei
documenti che compongono l’E.T.C. sono il Coordinatore, l’Installatore e
il Produttore. Al Coordinatore / Progettista spetta la stesura di
elaborati grafici, la relazione tecnica illustrativa con la descrizione
delle misure preventive da adottare, la planimetria della
copertura e punto di accesso, relazione di calcolo. L’installatore
dovrà produrre la Dichiarazione di Conformità delle opere eseguite. Al
Produttore spetta la certificazione del prodotto, il Manuale d’uso e la
definizione del programma di manutenzione.
Punti di ancoraggio: normative su requisiti e prove
La norma EN 795 contiene requisiti, metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per essere impiegati con DPI anticaduta (vedi norme DPI). La norma EN 795 suddivide i punti di ancoraggio in classi a seconda della destinazione d’uso e delle caratteristiche, come evidenziato in Tabella 1.
Esempi di Soluzioni per Impianti Anticaduta
SOLUZIONE A
Per colmi del tetto di lunghezza superiore ai 10 metri con accesso
al tetto tramite abbaino (o scala) e utilizzo linea di vita con punti di
deviazione.
In questo esempio è stato considerato l’uso di una linea di vita
raggiungibile direttamente dall’abbaino o tramite punti di ancoraggio EN
795 A2 per creare un percorso sicuro (dove muoversi con un cordino a
strappo a 2 bracci) per arrivare ad ancorarsi alla linea di vita.
L’operatore opportunamente imbracato si collegherà ad essa con un
sistema anticaduta a corda con dissipatore. Per limitare l’effetto
pendolo in caso di caduta sono previsti dei punti di deviazione in
prossimità dei lati corti della falda. Nel caso l’altezza della linea di
gronda (linea di caduta libera) sia inferiore a 5,5 m, non si potrà
installare la linea di vita ma si potranno utilizzare solamente punti di
ancoraggio. Si potrà quindi procedere come nei seguenti esempi B e C.
SOLUZIONE B
Per colmi del tetto di lunghezza inferiore ai 10 metri con accesso
tramite abbaino (o scala) e utilizzo di ancoraggi multipli sul tetto da
installare lungo tutta la linea di colmo.
In questo esempio abbiamo utilizzato i punti di ancoraggio EN 795
A2. L’operatore opportunamente imbracato si collegherà ad essi tramite
un dissipatore di energia a strappo con doppio cordino. Una volta giunto
sul colmo, opererà sulla falda con un anticaduta su corda che gli
permetterà di scendere e risalire in verticale. Per poter operare sulla
falda opposta si dovrà installare una serie di punti di ancoraggio
contrapposti.
SOLUZIONE C
Per colmi del tetto di lunghezza inferiore ai 10 metri con accesso
tramite abbaino e utilizzo punto di ancoraggio sopraelevato quando il
colmo del tetto è inferiore ai 10 m.
In questo esempio, invece, si utilizzano i punti di ancoraggio EN
795 A2. L’operatore opportunamente imbracato si collegherà ad essi
tramite un dissipatore di energia a strappo con doppio cordino. Una
volta giunto sul colmo si ancorerà al paletto classe A2 o A1, opererà
con un anticaduta su corda che gli permetterà di scendere e risalire
lungo la falda collegandolo all’ancoraggio sopraelevato rispettando
l’angolo massimo di 40°