Pubblichiamo un contributo di Claudio Pavan, che spiega perché l’intervento debba essere considerato manutenzione ordinaria. Una versione più approfondita di questo articolo è disponibile sul sito www.sistemi-integrati.net

Da qualche tempo è in corso una discussione animata, finalizzata a stabilire come configurare l’intervento che dovesse rendersi necessario per mitigare gli effetti disturbanti dei segnali LTE che dovessero ‘entrare’ nel terminale di testa attraverso l’antenna ricevente.
Premetto che le valutazioni sottoesposte si riferiscono esclusivamente all’operazione di inserimento del filtro, non sono considerati eventuali interventi che dovessero riguardare la sistemazione di altre parti dell’impianto come la parte aerea o la rete di distribuzione; in ogni caso sarà l’antennista, in assoluta autonomia, a decidere come classificare tali interventi.
Doveroso ricordare che non sono previsti interventi di mitigazione dei disturbi da LTE su impianti nuovi, realizzati dopo il 31 gennaio 2013, poiché il DM 22-01-2013 stabilisce che i nuovi impianti realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto (pubblicato sulla G.U. il 30 gennaio 2013) debbano avere caratteristiche di ricezione fino a 790 MHz (canale 60 compreso); quindi la porzione di banda oltre il canale 60 dovrà essere adeguatamente filtrata per evitare interferenze.
Il filtro dovrà avere le caratteristiche definite dalla Guida CEI 100-7. La guida riporta anche la maschera per la risposta in frequenza di un filtro LTE con un esempio di curva di risposta (il grafico è stato riportato nella pagina a fianco).
L’accensione di una Stazione Base LTE, determina una variazione dei segnali presenti in etere nella zona di ricezione circostante; per continuare ad assicurare la ricezione dei segnali televisivi, potrebbe risultare necessario un intervento finalizzato ad adeguare l’impianto alle nuove condizioni senza modificare la struttura dell’impianto stesso. Tale operazione si potrebbe configurare come straordinaria oppure ordinaria manutenzione?


Cosa dice la Legge

L’impianto d’antenna è soggetto a due specifici decreti, emanazione di specifiche leggi:

– DM 22-01-2013, in quanto ‘impianto condominiale centralizzato d’antenna ricevente del servizio di radiodiffusione’. Emanato in ottemperanza al D. Lgs. 259/03, art. 209, comma 4;
– DM 37/08, ai fini della sicurezza in quanto si tratta di un impianto tecnologico installato all’interno degli edifici. Emanato in ottemperanza alla Legge 248/05, art. 11quaterdecies, comma 13, lettera a).

Dovendo valutare se un intervento di manutenzione, si debba considerare come ordinario o straordinario, è possibile cercare nei decreti di riferimento per l’impianto oggetto della discussione, cioè l’impianto d’antenna.

Nel DM 22-01-2013 viene fatto riferimento all’attività di manutenzione nell’articolo 10, comma 3, dove si legge: “Qualora venissero accertati eventuali problemi di coesistenza con i sistemi terrestri di comunicazione elettronica, gli impianti d’antenna già installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto con opportuni interventi di manutenzione conformi alle normative tecniche vigenti ed in particolare alla guida CEI 100-7”. Rimanda alla Guida CEI 100-7 senza specificare se la manutenzione sia da considerare ordinaria o straordinaria (comprensibile che non lo specifichi poiché riconosce la professionalità e la relativa autonomia di decisione di chi dovrà eseguire l’intervento).

Nel DM 37/08 c’è un articolo specifico: l’art. 2, comma 1, lettera d) che recita “ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”.
Nello stesso DM non vi è alcuna definizione che consenta di identificare la manutenzione straordinaria per poter operare una discriminazione con oggettiva valutazione.

Leggendo il testo si osserva che l’inserimento di un filtro LTE si configura esattamente con la condizione di: “[…] far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente […]”.
Evento accidentale in quanto non è dato sapere con anticipo se e dove verranno attivate le stazioni base LTE. Inoltre, il filtro ancorché elemento aggiunto in serie al cavo coassiale, non modifica la struttura dell’impianto e neppure la destinazione d’uso dell’impianto stesso. Avviene semplicemente che alcuni dei segnali elettrici (ricordo che hanno livelli misurabili in micro volt) che le antenne ‘estraggono’ dai campi elettromagnetici presenti nella zona di ricezione, non superano lo sbarramento costituito dal filtro (ricordo che è un componente passivo).
In ogni caso, considerato che il DM 37/08 deve applicarsi agli impianti d’antenna solo per gli aspetti di sicurezza, dovendo valutare l’intervento di inserimento del Filtro LTE avente lo scopo di ripristinare la funzionalità dell’impianto senza alcuna incidenza sulla sicurezza; inoltre, non essendoci nel DM 37/08 la definizione di straordinaria manutenzione, volendo confrontare le due definizioni, è necessario rifarsi alla legge specifica che fornisce tali definizioni, cioè l’articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettere a) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Anche alla luce della legge che definisce i criteri per identificare la tipologia dell’intervento, risulta evidente che il semplice inserimento del filtro LTE si può configurare come una ‘integrazione per mantenere in efficienza’ l’impianto tecnologico per le ricezione dei segnali televisivi. Esattamente un intervento come descritto nella definizione di ‘manutenzione ordinaria’.

Considerando le motivazioni tecniche esposte, come esaustive a giustificare l’interpretazione di manutenzione ordinaria per l’inserimento del filtro LTE, tralascio le motivazioni per la semplificazione burocratica e le motivazioni etiche. Mi limito a ricordare, a coloro che paventano il rischio che gli interventi possano essere eseguiti da chiunque, che tale rischio non esiste in quanto l’intervento come descritto nella Guida CEI 100-7, (ricordo che il DM 22-01-2013 indica tale Guida per gli interventi di manutenzione “Qualora venissero accertati eventuali problemi di coesistenza[…] –cfr art.10, comma 3-)” richiede che vengano effettuate delle misure con adeguata strumentazione.
Concludo con una considerazione: meno male che l’intervento rientra nella configurazione ordinaria! Se fosse stato un intervento straordinario ci saremmo trovati in difficoltà, poiché dal 18 giugno 2013 è in vigore la riforma del condominio che impone agli amministratori regole più severe per la gestione degli interventi di manutenzione straordinaria.

c.pavan@confartigianato.it
www.confartigianato.it

Claudio Pavan
Caratteristiche del filtro riportate nella Guida CEI 100-7