Pubblichiamo un contributo di Claudio Pavan, che spiega perché l’intervento debba essere considerato manutenzione ordinaria. Una versione più approfondita di questo articolo è disponibile sul sito www.sistemi-integrati.net
Da qualche tempo è in corso una discussione animata, finalizzata a
stabilire come configurare l’intervento che dovesse rendersi necessario
per mitigare gli effetti disturbanti dei segnali LTE che dovessero
‘entrare’ nel terminale di testa attraverso l’antenna ricevente.
Premetto che le valutazioni sottoesposte si riferiscono
esclusivamente all’operazione di inserimento del filtro, non sono
considerati eventuali interventi che dovessero riguardare la
sistemazione di altre parti dell’impianto come la parte aerea o la rete
di distribuzione; in ogni caso sarà l’antennista, in assoluta autonomia,
a decidere come classificare tali interventi.
Doveroso ricordare che non sono previsti interventi di mitigazione
dei disturbi da LTE su impianti nuovi, realizzati dopo il 31 gennaio
2013, poiché il DM 22-01-2013 stabilisce che i nuovi impianti realizzati
dalla data di entrata in vigore del decreto (pubblicato sulla G.U. il
30 gennaio 2013) debbano avere caratteristiche di ricezione fino a 790
MHz (canale 60 compreso); quindi la porzione di banda oltre il canale 60
dovrà essere adeguatamente filtrata per evitare interferenze.
Il filtro dovrà avere le caratteristiche definite dalla Guida CEI
100-7. La guida riporta anche la maschera per la risposta in frequenza
di un filtro LTE con un esempio di curva di risposta (il grafico è stato
riportato nella pagina a fianco).
L’accensione di una Stazione Base LTE, determina una variazione dei
segnali presenti in etere nella zona di ricezione circostante; per
continuare ad assicurare la ricezione dei segnali televisivi, potrebbe
risultare necessario un intervento finalizzato ad adeguare l’impianto
alle nuove condizioni senza modificare la struttura dell’impianto
stesso. Tale operazione si potrebbe configurare come straordinaria
oppure ordinaria manutenzione?
Cosa dice la Legge
L’impianto d’antenna è soggetto a due specifici decreti, emanazione di specifiche leggi:
– DM 22-01-2013, in quanto ‘impianto condominiale
centralizzato d’antenna ricevente del servizio di radiodiffusione’.
Emanato in ottemperanza al D. Lgs. 259/03, art. 209, comma 4;
– DM 37/08, ai fini della sicurezza in quanto si
tratta di un impianto tecnologico installato all’interno degli edifici.
Emanato in ottemperanza alla Legge 248/05, art. 11quaterdecies, comma
13, lettera a).
Dovendo valutare se un intervento di manutenzione, si debba
considerare come ordinario o straordinario, è possibile cercare nei
decreti di riferimento per l’impianto oggetto della discussione, cioè
l’impianto d’antenna.
Nel DM 22-01-2013 viene fatto riferimento all’attività di manutenzione nell’articolo 10, comma 3, dove si legge: “Qualora
venissero accertati eventuali problemi di coesistenza con i sistemi
terrestri di comunicazione elettronica, gli impianti d’antenna già
installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto con
opportuni interventi di manutenzione conformi alle normative tecniche
vigenti ed in particolare alla guida CEI 100-7”. Rimanda alla
Guida CEI 100-7 senza specificare se la manutenzione sia da considerare
ordinaria o straordinaria (comprensibile che non lo specifichi poiché
riconosce la professionalità e la relativa autonomia di decisione di chi
dovrà eseguire l’intervento).
Nel DM 37/08 c’è un articolo specifico: l’art. 2, comma 1, lettera d) che recita “ordinaria
manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale
d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo
le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto
di uso e manutenzione del costruttore”.
Nello stesso DM non vi è alcuna definizione che consenta di
identificare la manutenzione straordinaria per poter operare una
discriminazione con oggettiva valutazione.
Leggendo il testo si osserva che l’inserimento di un filtro LTE si configura esattamente con la condizione di: “[…]
far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi
interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su
cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni
previste dalla normativa tecnica vigente […]”.
Evento accidentale in quanto non è dato sapere con anticipo se e
dove verranno attivate le stazioni base LTE. Inoltre, il filtro ancorché
elemento aggiunto in serie al cavo coassiale, non modifica la struttura
dell’impianto e neppure la destinazione d’uso dell’impianto stesso.
Avviene semplicemente che alcuni dei segnali elettrici (ricordo che
hanno livelli misurabili in micro volt) che le antenne ‘estraggono’ dai
campi elettromagnetici presenti nella zona di ricezione, non superano lo
sbarramento costituito dal filtro (ricordo che è un componente
passivo).
In ogni caso, considerato che il DM 37/08 deve applicarsi agli
impianti d’antenna solo per gli aspetti di sicurezza, dovendo valutare
l’intervento di inserimento del Filtro LTE avente lo scopo di
ripristinare la funzionalità dell’impianto senza alcuna incidenza sulla
sicurezza; inoltre, non essendoci nel DM 37/08 la definizione di
straordinaria manutenzione, volendo confrontare le due definizioni, è
necessario rifarsi alla legge specifica che fornisce tali definizioni,
cioè l’articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto
1978, n. 457, ora articolo 3, lettere a) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
di uso.
Anche alla luce della legge che definisce i criteri per identificare
la tipologia dell’intervento, risulta evidente che il semplice
inserimento del filtro LTE si può configurare come una ‘integrazione per
mantenere in efficienza’ l’impianto tecnologico per le ricezione dei
segnali televisivi. Esattamente un intervento come descritto nella
definizione di ‘manutenzione ordinaria’.
Considerando le motivazioni tecniche esposte, come esaustive a
giustificare l’interpretazione di manutenzione ordinaria per
l’inserimento del filtro LTE, tralascio le motivazioni per la
semplificazione burocratica e le motivazioni etiche. Mi limito a
ricordare, a coloro che paventano il rischio che gli interventi possano
essere eseguiti da chiunque, che tale rischio non esiste in quanto
l’intervento come descritto nella Guida CEI 100-7, (ricordo che il DM
22-01-2013 indica tale Guida per gli interventi di manutenzione “Qualora
venissero accertati eventuali problemi di coesistenza[…] –cfr art.10,
comma 3-)” richiede che vengano effettuate delle misure con adeguata
strumentazione.
Concludo con una considerazione: meno male che l’intervento rientra
nella configurazione ordinaria! Se fosse stato un intervento
straordinario ci saremmo trovati in difficoltà, poiché dal 18 giugno
2013 è in vigore la riforma del condominio che impone agli
amministratori regole più severe per la gestione degli interventi di
manutenzione straordinaria.
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