Il Decreto Legislativo 259/03 -codice delle comunicazioni elettroniche- regola l’intero settore: dai servizi broadband a quelli broadcast. In particolare, per i servizi televisivi (broadcast) stabilisce le regole per gli impianti d’antenna.

L’art. 209 del D.Lgs. 259/03, dal titolo Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica, nei primi tre commi ripropone il principio del diritto d’antenna già definito nella Legge 6 maggio 1940, n. 554 (Gazzetta Ufficiale 14 giugno, n. 138) riferita alla Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche.
Inoltre, lo stesso art. 209 nel comma 4 recita: “Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero”. Il decreto venne emanato nel 2005 identificato come DM 11-11-2005, con il titolo: Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.
Questo decreto introduceva il criterio della non discriminazione tra i segnali primari presenti nella zona di ricezione dell’impianto e la non discriminazione tra gli utenti dello stesso impianto. Nonostante siano trascorsi 8 anni, non si può dire che siano stati realizzati molti impianti centralizzati d’antenna con caratteristiche tali da poter considerare rispettato il dettato del decreto.


Il nuovo Decreto

Nel 2012, in prossimità dell’entrata in vigore del nuovo piano delle frequenze che toglie all’uso dei servizi televisivi i canali da 61 a 69 per assegnarli ai nuovi servizi LTE, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato vita ad un tavolo per la revisione del Decreto 11/11/2005. Lo scopo era di aggiornarlo alla nuova situazione, compresa la necessità di stabilire le caratteristiche degli impianti centralizzati e assicurare la coesistenza dei due servizi:
DVB-T / LTE.
Il Decreto, emanato il 22 gennaio 2013, sostituisce abrogandolo, il Decreto 11/11/2005. Aggiorna le regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna, adeguandole alle nuove condizioni di utilizzo delle frequenze e introduce novità in relazione alle caratteristiche degli impianti d’antenna, centralizzati e individuali.


Le note dei Visto e Considerato

È doveroso evidenziare alcuni punti presenti nell’elenco dei documenti considerati per la stesura del nuovo Decreto:

a. Visto il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera h), l’art. 11, l’art. 74 e l’art. 209, comma 4;

Nota
Il riferimento al codice delle comunicazioni elettroniche è doveroso per il fatto che con il comma 4, dell’art. 209 rimanda a un Decreto che dovrà fissare le regole tecniche… proprio il Decreto di cui ci occupiamo ora.


b. Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, recante «Modifiche al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche [… ].

Nota
ll Decreto Legislativo 70/12 ha introdotto alcune modifiche al codice delle comunicazioni, in particolare ha definito alcuni termini, compresa la descrizione di cosa s’intende per reti di comunicazione elettronica.


c. Vista la guida CEI 100-7 che descrive, esemplifica e include le disposizioni normative CEI e CENELEC applicabili, e in particolare le norme delle serie EN 50083 e EN 60728;

Nota
Questo riferimento è una novità molto importante perché semplifica il lavoro degli installatori che possono avvalersi di una Guida (con linguaggio più semplice, ancorché rigorosa come le Norme a cui si riferisce) che fornisce linee guida ed esempi per l’applicazione delle Norme Tecniche.


d. Viste le guide CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 e CEI 64-100/3 riguardanti la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, elettronici e per le comunicazioni;

Nota
Si tratta di un riferimento veramente innovativo. Citando la serie di Guide CEI per la predisposizione, il legislatore ha voluto evidenziare l’importanza delle predisposizioni edilizie per gli impianti di Comunicazione. È così importante che lo ribadisce anche in altre parti del documento. Come ogni documento che fornisce regole, anche in questo vengono indicate alcune considerazioni utili a fornire la chiave di lettura delle regole da rispettare.


e. Considerato che la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni è di rilevante importanza per lo sviluppo di tali impianti che devono avere caratteristiche tali da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, come prescritto al comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

Nota
Con questa considerazione il legislatore ha voluto ribadire l’importanza delle predisposizioni. Infatti, ciascun installatore sa che senza adeguati spazi installativi spesso non è possibile assicurare la realizzazione di impianti d’antenna a regola d’arte, tanto meno impianti con caratteristiche tali da ‘garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica’ come richiesto dello stesso D.Lgs.259/03.


Si ritiene utile segnalare che il CEI ha ritenuto le predisposizioni di adeguati spazi installativi, il presupposto fondamentale per la realizzazione di impianti a regola d’arte. In altri termini, prima ancora dell’impianto vero e proprio è importante che venga predisposta un’infrastruttura che consenta non solo la realizzazione di impianti, ma che ne agevoli la manutenzione e soprattutto che permetta di ampliare, rinnovare, integrare soluzioni tecnologiche che potrebbero in futuro veicolare servizi di comunicazione.


I commenti Articolo per Articolo

Art. 1. Scopo
1. Il presente decreto disciplina gli impianti centralizzati d’antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, e ne effettuano la distribuzione nell’edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, la progettazione e la realizzazione degli impianti d’antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.

Commento
I due commi dell’articolo 1 specificano lo scopo dello stesso DM.
Il comma 1, per disciplinare gli impianti centralizzati per ridurne il numero fino ad eliminare le antenne singole in edifici multi-unità, riconoscendo però la possibilità che ci siano esigenze particolari per cui dovrà essere possibile garantire il diritto d’antenna per esigenze di singoli utenti abitanti nell’edificio. Anche per queste esigenze di diritto d’antenna risultano indispensabili gli spazi installativi.
Con il comma 2, il legislatore spiega che il DM vuole disciplinare la progettazione e la realizzazione dei nuovi impianti, in seguito ai cambiamenti introdotti dalla riduzione delle frequenze UHF, ossia al passaggio dei canali da 61 a 69 agli operatori telefonici per i servizi LTE.



Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) antenna ricevente, il dispositivo atto a trasformare il campo elettromagnetico di un’onda radio che si propaga nello spazio (radiodiffusione terrestre e satellitare) in un segnale RF (tensione e corrente) da applicare al ricevitore direttamente oppure mediante un impianto centralizzato d’antenna;
b) impianti centralizzati d’antenna, gli impianti condominiali, dotati dei componenti e delle apparecchiature impiantistiche necessarie alla ricezione (mediante antenne riceventi) dei segnali del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati e alla loro distribuzione ai ricevitori con appropriati mezzi trasmissivi;
c) segnali RF, i segnali di radiodiffusione sia terrestre sia satellitare;
d) segnali terrestri primari, i segnali televisivi con livello mediano del campo elettromagnetico (valore efficace del picco di modulazione nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R;
e) segnali terrestri secondari, i segnali di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera d);
f) segnali satellitari, i segnali autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;
g) altri segnali, i segnali per i servizi interattivi necessari per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti;
h) impianto d’antenna, un sistema costituito da una o più antenne riceventi dei segnali radiofonici e televisivi progettato per fornire ai ricevitori i segnali desiderati (primari e/o secondari) terrestri e satellitari;
i) mezzi trasmissivi, il cavo coassiale e/o il cavo a coppie simmetriche e/o le fibre ottiche, complementari tra loro e utilizzati per la distribuzione dei segnali RF all’utente.

Commento
Nelle nove lettere (a-i) del comma 1 vengono specificate le definizioni dei termini più significativi utilizzati nel documento. Si possono identificare quali siano i segnali terrestri primari, i secondari e quelli satellitari. Vengono definiti i mezzi trasmissivi per gli impianti d’antenna: il cavo coassiale, il cavo a coppie simmetriche (UTP) e la fibra ottica.


Art. 3. Caratteristiche generali
1. Gli impianti centralizzati d’antenna sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne riceventi individuali, in modo tale da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica.
2. A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
3. Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

Commento
Con i tre commi dell’art. 3, il legislatore descrive appunto le caratteristiche generali degli impianti centralizzati d’antenna ribadendo nel comma 1 quanto detto nello scopo e riconoscendo nel comma 2 la possibilità di integrare servizi interattivi a condizione di non interferenza. Tali caratteristiche devono essere applicate per la progettazione, per la realizzazione e per la manutenzione.


Art. 4. Divieti di discriminazione
1. Gli impianti centralizzati d’antenna non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari.
2. L’impianto centralizzato d’antenna non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
3. L’utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare l’esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare equivalenti o complementari tra loro.

Commento
L’articolo 4 è importante, le sue prescrizioni sono da interpretare associandole alla esigenza di spazi installativi senza i quali, spesso, è impossibile assicurare l’assenza di discriminazioni, sia tra le stazioni emittenti (sostegni d’antenna ridotti e con l’impossibilità d’ampliamento impediscono di aggiungere antenne terrestri e/o satellitari per nuove esigenze); sia tra gli utenti (spazi ridotti delle condutture e o delle derivazioni che impediscono di assicurare un efficace criterio distributivo che riduca attenuazioni e disadattamenti, oltre ad eventuali disturbi dovuti a problemi di compatibilità elettromagnetica per la coesistenza con la rete di distribuzione di energia); sia tra i diversi mezzi trasmissivi (la difficoltà di integrare soluzioni distributive con diversi mezzi trasmissivi per la mancanza di spazi installativi che agevolino gli accessi ecc.).


Art. 5. Qualità di ricezione
La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale terrestre primario non deve subire significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.

Commento
Conciso e chiaro: la qualità di ricezione non deve subire degradi significativi. Cioè, non può succedere che segnali LTE creino disturbi, ma anche non può succedere che un segnale terrestre primario subisca degrado in alcune ore del giorno, ad esempio per l’effetto fading. La progettazione dell’impianto deve prevedere livelli di segnale con un adeguato margine di sicurezza, sopra la soglia critica.


Art. 6. Criteri realizzativi
1. L’impianto d’antenna è costituito di apparati, componenti tecnici e adeguati spazi installativi idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto, anche in considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione Europea.
2. I riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati d’antenna sono:
a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibilità elettromagnetica;
b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI, i relativi riferimenti normativi europei CENELEC e, in particolare, la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 e EN 60728 per gli aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformità relativa alla sicurezza dell’impianto restano valide le disposizioni del decreto ministeriale n. 37/08.

3. I nuovi impianti d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione devono operare esclusivamente nelle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni.

Commento
Articolo determinante, stabilisce i criteri realizzativi. Nei tre commi vengono fornite le linee guida e i riferimenti normativi. Il comma 1 descrive di cosa è costituito l’impianto d’antenna, cioè di apparati, componenti tecnici e adeguati spazi installativi, il tutto per conseguire gli obiettivi del decreto. L’installatore progettista dovrà scegliere le soluzioni idonee, caso per caso. Per assicurare la conformità di progettazione, installazione e manutenzione dovranno essere attuate soluzioni avendo come riferimento quanto descritto al comma 2: la direttiva Europea relativa alla compatibilità elettromagnetica, le Norme e le Guide, in particolare la Guida CEI 100-7. Il comma 3 ricorda che i nuovi impianti (cioè quelli realizzati a partire dall’entrata in vigore del presente DM) devono operare esclusivamente nelle bande di frequenza previste dal PNRF e successive modificazioni. Ciò significa che, attualmente, l’amplificazione negli impianti centralizzati dovrà fermarsi al canale 60 compreso; nei prossimi anni, però, se il PNRF subirà aggiornamenti sarà necessario rispettare la nuova ripartizione delle frequenze senza aspettare un nuovo decreto. Ad esempio: non distribuendo la banda a 700 MHz quando e se passerà ai servizi LTE. Anche in questo caso risulteranno determinanti le caratteristiche degli spazi installativi che potranno agevolare o rendere difficoltose le operazioni di adeguamento delle nuove condizioni che si determineranno.


Art. 7. Individuazione dei segnali
L’installazione di ogni impianto centralizzato d’antenna è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.

Commento
In questo articolo, il legislatore stabilisce che l’installazione di ogni impianto è preceduta dalla individuazione dei segnali terrestri primari. Per gli installatori professionalmente preparati risulterà facile individuare i segnali primari. Per chi non ha molta confidenza con i segnali radioelettrici, è possibile imparare seguendo la Guida e facendo prove o partecipando ad un corso di formazione.
Conoscere quali siano i segnali primari ricevibili diventa importante sia ai fini di una definizione degli accordi con il committente, sia per la compilazione della Dichiarazione di Conformità.
Nel capitolo 9 della Guida 100-7, quarta edizione, sono descritti i criteri per individuare i segnali primari.

Art. 8. Distribuzione dei segnali
1. L’impianto centralizzato d’antenna permette la distribuzione all’utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all’art. 7.
2. L’impianto centralizzato d’antenna, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all’art. 7, dei voluti:
a) segnali terrestri secondari;
b) altri segnali.

Commento
In questo articolo, il legislatore distingue fra le tipologie di segnali che l’impianto deve essere in grado di distribuire:
– tutti i segnali primari, individuati come prescritto all’articolo 7. Pertanto, nel caso di impianti centralizzati, tutti i segnali presenti nella zona di ricezione dove viene installata l’antenna potranno essere distribuiti senza la necessità di sottoporre la scelta a decisioni assembleari particolari.
– in presenza di utenti che richiedano segnali ‘non primari’, prima di procedere all’integrazione di tali segnali è necessaria una decisione degli organi condominiali, anche alla luce delle nuove regole per il condominio, introdotte con il D.L. 220/2012. Stessa prassi anche per la distribuzioni dei segnali per i servizi interattivi necessari per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti, quelli che il DM definisce ‘altri segnali’.
Se il committente dovesse imporre soluzioni non in linea con il DM, è opportuno specificare quali siano gli accordi stipulati con il committente stesso. Tale precisazione è necessaria per evitare che eventuali acquirenti di unità immobiliari possano esigere l’adeguamento dell’impianto adducendo il fatto che l’impianto stesso avrebbe dovuto essere realizzato a regola d’arte secondo il dettato del DM 22-01-2013.


Art. 9. Documentazione tecnica
1. L’impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.
2. Restano valide le prescrizioni del decreto ministeriale n. 37/08 ai fini della dichiarazione di conformità della sicurezza degli impianti.

Commento
In questo articolo, vengono definite le regole relative alla documentazione tecnica necessaria a certificare la regola d’arte e la rispondenza dell’impianto. Il comma 2 conferma la necessità di continuare ad emettere la DiCo prevista dal DM 37/08 (ex 46/90) ai fini della sicurezza, mentre per gli aspetti relativi alla funzionalità e soprattutto ai ‘criteri realizzativi’ dovrà essere fatto riferimento al presente DM. Nella Dichiarazione di Conformità, dove si scrivono le Norme tecniche cui ci si è riferiti per la realizzazione dell’impianto, si scriverà anche: ‘rispettato le regole tecniche definite dal DM 22-01-2013’.


Art. 10. Efficacia
1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati d’antenna di nuova installazione.
2. Le disposizioni di cui all’art. 6 del presente decreto sono estese anche agli impianti d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione non centralizzati.

Commento
Questo articolo introduce una significativa novità, oltre a prescrivere l’applicazione del presente decreto per tutti gli impianti centralizzati nuovi (cioè realizzati a partire dall’entrata in vigore che è il 31 gennaio 2013, giorno della pubblicazione sulla G.U), impone le stesse regole anche per gli impianti ‘non centralizzati’.


Art. 11. Abrogazioni
È abrogato il decreto ministeriale 11 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2005.

Commento
Questo articolo è necessario per eliminare il precedente DM.


Art. 12. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Commento
Il DM 22-01-2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2013; pertanto, dal 31 gennaio tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle regole fissate dal presente Decreto.