Sono diverse le variabili che possono dare vita a situazioni di emergenza in un’azienda. Come ci si deve comportare in situazioni di pericolo, e a quali obblighi deve ottemperare un datore di lavoro? Ecco cosa dice il Decreto Legislativo 81/08.

Uno degli aspetti fondamentali di cui tener conto nella computo dei doveri aziendali, finalizzato alla cura della salute dei lavoratori, nonché all’integrità degli stessi impianti dell’azienda, è legato alle emergenze negli ambienti di lavoro. È opportuno essere preparati per affrontarle, gestirle e risolverle nel migliore dei modi.


Doveri del datore di lavoro

La gestione delle emergenze in una azienda, come per molti altri adempimenti, è in capo al datore di lavoro, il quale è obbligato a designare, tra i propri dipendenti, una o più persone preposte alla gestione delle emergenze. Naturalmente, prima di assegnare questo tipo di incarico a qualsiasi persona, il lavoratore dovrà essere opportunamente formato con appositi corsi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi. La loro attività viene considerata di primo intervento per far fronte, appunto, ad emergenze di tipo sanitario e in caso di incendio. Anche se le emergenze in genere non sono circoscritte solo a queste due eventualità (si immagini per esempio all’emergenza imminente per un terremoto), si può sicuramente affermare che, per designare un lavoratore come responsabile della gestione delle emergenze, è sufficiente una formazione con i due tipi di corsi citati, corredata sia della parte teorica che di quella pratica.


Ottemperare direttamente alle emergenze

Esistono dei casi nei quali è lo stesso datore di lavoro a farsi carico della gestione delle emergenze. Ne ha diritto, sempre a seguito della giusta formazione. Ottemperare alla diretta gestione delle emergenze, dunque, è possibile nominando se stesso come addetto. Questo incarico, però, comporta al datore di lavoro una presenza sempre diretta sul luogo di svolgimento delle attività. Che sia un dipendente piuttosto che lo stesso datore di lavoro a curare questa mansione, infatti, è caratteristica peculiare degli addetti alle emergenze quella di essere sempre presenti sul posto di lavoro. Concettualmente, dunque, tutte le zone di lavoro devono essere sempre presidiate da personale ‘esperto’ in materia di emergenza.


Obblighi del lavoratore

Le disposizioni generali relative alla gestione delle emergenze vengono racchiuse nell’articolo 43 del Decreto Legislativo 81/08 (vedi box dedicato). Attraverso uno dei punti che riassumono tali disposizioni, viene chiarita in modo inequivocabile la posizione di obbligatorietà, da parte del lavoratore, nel rispondere positivamente alla designazione decisa dal datore di lavoro: “I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva”.
Ciò significa, tra l’altro, che per aziende strutturate con un numero consistente di dipendenti sia predisposto più di un singolo lavoratore per la gestione delle emergenze. Un aspetto, questo, che approfondiremo nel corso dell’articolo.


COSA DICE LA LEGGE: la gestione delle emergenze

Art. 43. Disposizioni generali

1) Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2) Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46.

3) I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

4) Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 44: Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.


Informativa per tutti i dipendenti

Rispettare le norme di sicurezza è importante per assicurare l’incolumità delle persone che gravitano intorno alla vita di un’azienda. A prescindere dai ruoli, inoltre, è importante informare il più possibile tutti i componenti che ne fanno parte. È obbligatorio, infatti, e quanto mai opportuno, predisporre un programma/documento informativo che racchiuda le più importanti misure da adottare in caso di emergenza. Insomma, che siano o meno nominati addetti alle emergenze, tutti i dipendenti dell’azienda devono essere comunque informati sui pericoli a cui potrebbero essere sottoposti in caso di emergenza e sui comportamenti più idonei da tenere nelle situazioni di allarme. Non solo, ci si deve adoperare mettendo in campo un piano di emergenza nel quale siano indicate tutte le situazioni tipiche (come ad esempio l’indicazione dei luoghi detti “sicuri” da raggiungere in caso di pericolo immediato). Nel box dedicato, sono state racchiusi i diritti dei lavoratori richiamati dalla legge in caso di “pericolo grave e immediato”.


Sanzioni amministrative o ammende

In riferimento alla designazione degli addetti alle emergenze, le legge prevede delle norme da rispettare per dipendenti e datori di lavoro i quali, altrimenti, possono essere perseguibili con sanzioni o ammende. Nel caso dei lavoratori, non ottemperare all’articolo 43, comma 3, primo periodo, l’eventuale inadempienza può portare all’arresto fino ad un mese piuttosto che ad un’ammenda da 219,20 € a 657,60 € (Art. 59. Comma 1, lettera a); allo stesso modo, a mancata designazione da parte del datore di lavoro degli addetti alle emergenze, può comportare l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda da 882,00 € a 4.384,00 € (Art. 55, comma 5, lettera a).


Il primo soccorso

In fase di emergenza, uno degli aspetti determinanti è chiaramente rappresentato dal primo soccorso. In caso di “pericolo grave ed imminente”, infatti, un pronto intervento può determinare il salvataggio di un collega di lavoro in un momento cruciale. In una circostanza simile, aver preso parte ad un corso in cui vengono specificate, insegnate e trasmesse, le più importanti pratiche di primo soccorso risulta determinante. Ripercorriamo, a tal proposito, quali sono i criteri di suddivisione delle aziende e a quale iter vengono sottoposte per una formazione di “primo soccorso”. Ogni tipo di azienda si inserisce in quelli che il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, definisce “Gruppi”, stabiliti sulla scorta delle caratteristiche tipiche aziendali, dei pericoli cui è sottoposta per l’attività che svolge e, infine, del numero dei lavoratori occupati. Nello specifico, le aziende vengono suddivise per tre tipi di gruppi. Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C (art. 1 comma 1 dpr 388 del 15/07/2003, classificazione delle aziende). Il datore di lavoro è tenuto ad individuare il “gruppo” di primo soccorso cui appartiene la propria azienda. Nel caso sia appartenente al Gruppo A (che racchiude in sé le aziende più “critiche/pericolose”), è tenuto a comunicarlo all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente, affinché si attivi per la predisposizione delle operazioni di emergenza del caso. In riferimento, invece, ai Gruppi B e C, questa comunicazione non va fatta. In merito ai contenuti della formazione di primo soccorso e ai tempi minimi di durata, invitiamo il lettore a consultare le tabelle di fianco riportate, relative ad ogni singolo gruppo.

Si ringrazia per il contributo l’Ing. Giuseppe Ermocida
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