La prima legge che sancisce il diritto d’antenna è la 554 del 6 Maggio 1940. I riferimenti attuali sono il D.Lgs. 259/2003 ‘Codice delle comunicazioni elettroniche’ e il DM dell’11 Novembre 2005, che vieta atti di discriminazione.

Il Diritto d’Antenna è sempre esistito, fin da quando sono iniziate le prime trasmissioni radiofoniche. La Legge 554 del 1940 è il primo esempio legislativo (successivo al Regio Decreto 2295 del 1928) dedicato alle antenne esterne per la ricezione dei segnali radiofonici. Nello specifico: “I proprietari di uno stabile/appartamento non possono opporsi all’installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi”. 
Un’altra tappa importante per aggiornare il Diritto d’Antenna è datata 29 ottobre 1959, quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, riconosce la validità del principio espresso all’art. 1 della Legge 554/40 anche per la installazione di antenne televisive.


DPR 156, 29 marzo 1973

Anche il seguente Decreto del Presidente della Repubblica: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni dedica l’articolo 
397 all’installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione, sulla falsariga di quanto già affermato dalla Legge 554, aggiungendo che gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni.


Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Il D.Lgs. 259 del 1° agosto 2003 è il testo di Legge al quale si fa riferimento per le attuali installazioni. Gli articolo da considerare sono due: 91 (commi da 1 a 4) e 92. 
Articolo 91, comma 1: “… i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto”. 

Articolo 91, comma 2 
“Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”. 

Articolo 91, comma 3 
“I fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione”. 

Articolo 91, comma 4 
“Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di 
sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra”. 

Articolo 92, comma 7 
“Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne’ per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell’autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”.


DM 11 novembre 2005

Un altro fondamentale riferimento per specificare le regole degli impianti condominiali centralizzati è il Decreto del Ministero delle Comunicazioni dell’11 Novembre 2005: Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione. Gli articoli da tenere in considerazione sono tre: 

Art. 1, Scopo 
Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 

Art. 4, Divieti di discriminazione 
1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari. 
2. L’impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze. 

Art. 6, Criteri realizzativi 
Vengono indicate le norme tecniche di riferimento compreso le norme CEI.