Quali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano l’ambiente di lavoro? E quali i requisiti minimi di legge perché un ambiente di lavoro possa reputarsi idoneo all’attività specifica da eseguirsi? Scopriamolo insieme approfondendo il capitolo relativo alle vie d’emergenza.

Da diversi numeri, oramai in modo costante, attraverso le pagine Sistemi Integrati ci occupiamo di Sicurezza sul Lavoro. Abbiamo aperto una finestra di approfondimento sul tema, andando a toccare via via i tanti argomenti presenti quotidianamente nella vita professionale di un installatore così come in quella di un datore di lavoro piuttosto che dello stesso ambiente lavorativo. Il tutto, riportando le normative vigenti, approfondendone di volta in volta il tipo di applicazioni che comporta seguire in modo scrupoloso le leggi in vigore. Si è parlato di diritti e doveri del lavoratore, di visite mediche così come di pronto soccorso, della gestione delle emergenze aziendali, e ancora di linee vita, di come informare e istruire un dipendente, ecc.
Informazioni quanto mai preziose ed attuali che il nostro lettore, all’occorrenza, può consultare attraverso le pagine del nostro sito www.sistemi-integrati.net.


Idoneità di ogni ambiente lavorativo

In questo articolo, punteremo la lente di ingrandimento sugli ambienti di lavoro e più precisamente sui requisiti fondamentali che li caratterizzano. Quante volte pensando alla vostra sede di lavoro vi siete chiesti quali siano gli elementi fondamentali che caratterizzano l’ambiente di lavoro? Così come vi sarete domandati se la vostra azienda possiede i requisiti minimi di legge perché ogni suo ambiente possa reputarsi idoneo all’attività specifica da eseguirsi? Proviamo a capire se gli ambienti dove lavoriamo o dove facciamo lavorare i nostri dipendenti posseggono determinati requisiti. Innanzitutto, riassumiamo alcuni degli elementi di fondamentale importanza dettati dalla normativa vigente in merito agli ambienti di lavoro per continuare poi ad approfondire gli aspetti legati in particolare alle “vie di emergenza” e alle “aperture”.


Stabilità, solidità, pulizia

Un primo elemento importante da considerare negli ambienti di lavoro è la stabilità e la solidità dell’edificio. Naturalmente, deve essere solido in proporzione al tipo di impiego ed alle caratteristiche dell’ambiente, rispettando un carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai nelle zone di deposito. Un secondo aspetto riguarda la pulizia degli ambienti. Il datore di lavoro, infatti, deve provvedere affinché i locali di lavoro siano sempre puliti, facendo eseguire la pulizia, nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, evitando di favorire l’accumulo di immondizie o di rifiuti.


Cubatura e superficie

Altro aspetto di particolare rilievo riguarda l’altezza degli ambienti di lavoro, la cubatura e la superficie. In tal caso riportiamo testualmente quanto previsto dall’allegato IV punto 1.2 del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81:

“I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a m3 10 per lavoratore;
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
1.2.3. L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente punto 1.2 circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere”
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Da non trascurare, infine, i requisiti relativi a pavimenti, muri, soffitti, finestre. La normativa prevede che i muri siano provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, che le finestre siano in numero tale per garantire un rapido ricambio d’aria, i pavimenti siano fissi ed antisdrucciolevoli, le pareti completamente vetrate devono essere opportunamente segnalate.


Vie e uscite di emergenza

Innanzitutto vediamo come viene definita dalla normativa la via di emergenza, intesa come “percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo (detto luogo sicuro) nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza”. Entrando maggiormente nello specifico, vediamo cosa ha studiato e prodotto la norma: fa riferimento al fatto che tutte le vie e le uscite di emergenza devono essere libere al passaggio in modo che il raggiungimento del luogo sicuro possa avvenire nel più breve tempo possibile. Infatti, nei casi come l’incendo, anche pochi secondi sono fondamentali per non diventare preda del panico e quindi di fumo e fiamme. Avere a disposizione vie sgombre, per esempio, da scatoloni (spesso presenti in azienda) oppure sedie, tavoli e quant’altro (come molte volte verificato anche nelle stesse scuole dei nostri figli) significa avere la vita salva. Molte volte basterebbe veramente poco. Pertanto, bisogna sempre ricordarsi che ogni posto di lavoro deve poter essere evacuato rapidamente e in sicurezza.
Logicamente la quantità di vie di emergenza da prevedere, come distribuirle e la loro grandezza, devono essere proporzionate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. A queste considerazioni, poi, vanno associati altri aspetti, di importanza fondamentale:
le porte delle uscite di emergenza devono essere apribili nel verso dell’esodo,
– le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da specifica segnaletica collocata in luoghi appropriati,
– le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico


Misure relative alle vie d’uscita in caso d’incendio

Riportiamo un estratto dell’allegato III del DM 10 marzo 1998:
Nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischi o di incendio medio o basso
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
– 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato
– 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio,
– 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro
e) i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di. due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:
– 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato
– 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio
– 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso
f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà supera re i limiti imposti alla lettera c)
g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso
h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio
i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischi o di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita)
j) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento
k) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.


Una sola uscita a piano

In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale principio sussistono quando:
a) l’affollamento del piano è superiore a 50 persone
b) nell’area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell’area o dall’affollamento, occorre disporre di almeno due uscite
– la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l’uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e). Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c). Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessi va delle uscite di piano deve essere non inferiore a: L (metri) = A/50 x 0,60. In questo caso, “A” rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento); il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.


Vie di emergenza: un paio di esempi

– ESEMPIO 1: Affollamento di piano = 75 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m. Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
– ESEMPIO 2: Affollamento di piano = 120 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m. Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).


Si ringrazia per il contributo
L’Ingegnere Giuseppe Ermocida
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