Con il contributo di Tractel Italiana questo articolo si pone l’obiettivo di fornire riflessioni e indicazioni per individuare i rischi e le adeguate misure preventive, durante la realizzazione dell’opera, dall’alto.

Prima di affrontare l’argomento nei suoi aspetti normativi e tecnici, riteniamo utile e opportuno sottolineare quanto l’argomento ‘sicurezza’ sia preso in considerazione solo parzialmente dal sistema paese e, in particolar modo, dagli operatori del nostro mercato, gli installatori. Una categoria che pratica la propria professione in condizioni a volte precarie e quindi di pericolosità per la propria incolumità. La sicurezza nel mondo del lavoro in Italia non ha ancora penetrato la nostra cultura e, inconsciamente, viene ritenuta ancora
un optional, vuoi per una questione di costi (argomento importante ma non quanto la nostra salute), vuoi perché i controlli sono latitanti e la brutta abitudine di non rispettare le regole dilaga. Tutto ciò rappresenta il riflesso di una cultura che deve ancora maturare e diventare consapevole dei valori fondamentali per un individuo. Ma la legislazione prosegue il suo percorso e detta le regole per ridurre sempre di più i rischi. Così come il casco e le cinture di sicurezza sono state rese obbligatorie per i motociclisti e gli automobilisti, così anche i dispositivi DPI, quelli per intenderci che proteggono in nostro corpo durante i lavori a rischio saranno sempre di più utilizzati, di pari passo con il crescere della nostra sensibilità sull’argomento infortunistica.


Linee vita e punti di ancoraggio

Perché è importante dotare un edificio, sia esso residenziale oppure industriale di linee di vita e di punti di ancoraggio? E’ preferibile realizzare una linea di vita permanente oppure temporanea? Quali criteri di scelta devono essere adottati per scegliere i materiali più convenienti, sia sotto il profilo prestazionale che di compatibilità con l’edificio?
Ecco alcune domande alle quali l’articolo darà una risposta. Ribadiamo soltanto un concetto: le linee di vita e i punti di ancoraggio rendono l’ambiente di lavoro idoneo e consentono all’installatore di lavorare con attrezzature idonee alla salvaguardia della propria salute. Tutti i tetti dovrebbero essere attrezzati con dispositivi simili: non se ne avvantaggia solo chi ci dovrà lavorare sopra ma anche tutti i condomini, i quali potranno gestire le varie manutenzioni con minori costi oltre che offrire ai propri fornitori un ambiente di lavoro
di reale sicurezza. È necessario pensare ancora di più al futuro per dotare gli edifici, sin da quando vengono progettati, di queste strutture: l’edificio stesso acquisirà maggior valore quando la cultura della sicurezza si svilupperà a dovere fra le categorie di lavoratori. Installare una linea di vita terminata la costruzione dell’edificio ha un costo sicuramente maggiore che non prevederla durante la progettazione e realizzarla a cantiere ancora aperto.

Distanza di caduta libera fino al primo ostacolo (suolo, balcone, terrazzo, tettoia, ecc.) con ancoraggio sopra all’operatore e cordino in tensione (fattore di caduta 0)

Linee Vita, criteri di scelta

Linea vita Travspring con kit per curva

Si tratta di dispositivi di ancoraggio flessibili o rigidi orizzontali, costituiti generalmente da funi metalliche (esecuzione fissa), tessili (esecuzione temporanea) oppure binari metallici (esecuzione fissa rigida), che permettono all’operatore di muoversi orizzontalmente lungo percorsi continui. Questi dispositivi fanno riferimento alla norma EN795 in generale e, nello specifico, possono rientrare nella classe B relativa ai dispositivi temporanei, nella classe
C relativa ai dispositivi fissi o nella classe D relativa alle linee di ancoraggio rigide. Per quanto riguarda i dispositivi temporanei, è sufficiente seguire il manuale d’uso per una corretta installazione. Parlando invece di dispositivi di classe C e D, è necessario invece
realizzare un progetto ed una relazione di corretta installazione in conformità alle norme in vigore.


Le possibili realizzazioni

Installazione paletto su trave di colmo
Installazione con contropiastra

Di seguito daremo una serie di spunti utili al progettista per individuare la combinazione che meglio risponde alle esigenze della propria copertura. I criteri fondamentali di scelta
dovrebbero essere:
1) Rispondenza dei sistemi alle prescrizioni, ossia scelta di sistemi certificati nei quali siano chiaramente identificati tutti i parametri tecnici (resistenza richiesta per il fissaggio, frecce massime in caso di linee di vita, marcatura dei componenti);
2) Frequenza di utilizzo e lunghezza del colmo: se la frequenza di utilizzo è elevata bisogna privilegiare le linee di vita, altrimenti conviene utilizzare i punti di ancoraggio: generalmente
sono più economici;
3) Verifica della distanza di arresto D: controllare con semplici calcoli, consultando le tabelle delle distanze d’intervento dei dissipatori di energia e sommando tutti i componenti che concorrono a definire la Distanza di arresto, che in caso di caduta rimanga comunque 1m
di spazio libero tra i piedi dell’operatore ed il primo ostacolo;
4) Accesso ad ogni parte della copertura ed effetto pendolo: bisogna verificare che il sistema permetta l’accesso ad ogni parte della copertura senza generare delle situazioni al di fuori delle norme tecniche (es: angoli che si discostino più di 20° dalla verticale di un punto di ancoraggio) o effetti pendolo che devono essere sempre ridotti al minimo e comunque presi in considerazione nell’ analisi dei rischi. Per la corretta valutazione del sistema anticaduta è possibile utilizzare un sistema con linea di vita su tetti che abbiano un’altezza di gronda (linea di caduta) di almeno 5,5 m e senza ostacoli intermedi (ad es. balconi), come negli esempi riportati nella pagina a sinistra.


Termini e definizioni dei parametri anticaduta

Distanza di intervento (DI)
Distanza necessaria all’assorbitore di energia del DPI (dispositivo di protezione individuale) per frenare la caduta.

Freccia (F) di una linea di vita
Allungamento della fune in caso di caduta, misurato sulla proiezione verticale.

Distanza di arresto (D)
Definita dalla EN 363 come “distanza verticale in metri, misurata sul punto mobile di supporto del carico del sottosistema di collegamento dalla posizione iniziale (inizio della caduta) alla posizione finale (equilibrio dopo l’arresto), escludendo gli spostamenti dell’imbracatura per il corpo e del relativo elemento di fissaggio”.
La distanza di arresto è data dalla somma dei contributi di: Distanza di Intervento, altezza dell’operatore, spazio per far entrare in funzione l’assorbitore del DPI (es.: nel caso dello Stopfor ML, la lunghezza del cordino pari a 90 cm). Nel caso si sia ancorati a linee flessibili (linee di vita EN 795 C), occorre anche sommare il contributo della Freccia.

Nota: Per una corretta progettazione, su una copertura, si dovrà verificare che la distanza di arresto D, maggiorata di 1 m di spazio libero di sicurezza, sia sempre inferiore alla distanza tra linea di gronda (linea di caduta libera) e l’ostacolo più vicino: es. suolo, terrazzo, balcone, mensola.


Linee Vita Permanenti

Le linee di vita permanenti EN 795 classe C, possono essere di tipo mono-fune o bi-fune. Le linee di vita possono inoltre essere di prossimità, ovvero dove l’utilizzatore supera gli ancoraggi intermedi (tratti rettilinei) con un’azione manuale, senza tuttavia staccarsi dalla stessa, oppure di tipo evoluto, nelle quali l’operatore non deve intervenire manualmente e quindi può muoversi anche non in prossimità della linea di vita. Nel caso l’altezza della linea di gronda sia inferiore a 5,5m non si potrà installare la linea di vita ma si potranno utilizzare solamente i punti di ancoraggio. In questo caso i punti di ancoraggio (del tipo EN 795 A2) si disporranno lungo la linea di colmo. Nel caso in cui lo spazio libero di caduta sia limitato è possibile lavorare esclusivamente in trattenuta (impossibilità di caduta).


Leggi, Decreti e Linee Guida Regionali e Provinciali

Nell’allegato XVI del Dlgs 09.04.2008 n°81 (integrato e corretto dal Dlgs. 03.08.2009 n°106) si fa riferimento al fascicolo tecnico dell’opera. Nello stesso devono essere previste misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
In vigore al 04/2010, vi sono i seguenti:
– Atto dirigenziale 787del 15/07/’03 dell’ ASL della prov. di Bergamo;
– Circolare n°4 del 23/01/’04 della Regione Lombardia: “ … Integrazione dei regolamenti comunali edilizi …”;
– Legge Regionale del 03/01/’05 (art. 82, comma 14-15-16) della Regione Toscana;
– Decreto del presidente della giunta regionale 23/11/’05, attuazione art. 82 comma 14-15-16
– “Linee guida per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto – lavorare in sicurezza sulle coperture degli edifici” – emesse dal Servizio Sanitario Regione Friuli 05-09-2006;
– 15 febbraio 2008 – Approvato nella provincia autonoma di Trento il decreto attuativo della legge n. 3 – 9 Febbraio 2007;
– Legge regionale n°2 del 2 Marzo 2009 della regione Emilia Romagna;
– Regolamento edilizio Comune di Milano – Capo 4 – Art. 65;
– Allegato A Dgr n° 2774 del 22/09/09 – Regione Veneto;
– Legge Regionale 5 / 2010 – Liguria.

Al loro interno si trovano questi stralci:
“…Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura…”
“… I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso e il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio…”
“… I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795…”
“… A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi mediante la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica: le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;…”
“… Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi…”
“… Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettisti redigere un documento analogo…”
“…L’accesso a luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti… tali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza…”

L’importanza fondamentale dell’impiego dei punti di ancoraggio sulle coperture (civili e industriali) è stata oggetto di recenti leggi a valore regionale che congiuntamente all’uscita del D.Lgs. n°81 del 9 Aprile 2008 e successivo D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009, costituiscono il riferimento per la loro regolamentazione ed installazione.
Per quanto riguarda il D.Lgs. n°81 del 9 Aprile 2008 (e successivo D.Lgs. n°106 del 3 Agosto 2009) i principali articoli di riferimento sono:

– l’Art.107 – Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio caduta da una altezza > 2m rispetto a un piano stabile che viene ripreso anche per le altre regioni con documenti più ampi detto “Fascicolo dell’operatore”;

– Art.111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota;

– Art.115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto e l’allegato XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l’allegato XVI sopra nominato.


Elaborato tecnico della copertura

Le normative della Regione Toscana introducono il concetto dell’ E.T.C. (Elaborato Tecnico della Copertura). L’ E.T.C. rappresenta la valutazione del rischio caduta da una copertura e delle necessarie soluzioni tecniche rivolte a ridurre i danni provocati da una potenziale caduta in sicurezza. I soggetti coinvolti nella produzione dei documenti che compongono l’E.T.C. sono il Coordinatore, l’Installatore e il Produttore. Al Coordinatore / Progettista spetta la stesura di elaborati grafici, la relazione tecnica illustrativa con la descrizione delle misure preventive da adottare, la planimetria della
copertura e punto di accesso, relazione di calcolo. L’installatore dovrà produrre la Dichiarazione di Conformità delle opere eseguite. Al Produttore spetta la certificazione del prodotto, il Manuale d’uso e la definizione del programma di manutenzione.


Punti di ancoraggio: normative su requisiti e prove

Per poter operare sulla falda opposta installare una serie di punti di ancoraggio contrapposti

La norma EN 795 contiene requisiti, metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per essere impiegati con DPI anticaduta (vedi norme DPI). La norma EN 795 suddivide i punti di ancoraggio in classi a seconda della destinazione d’uso e delle caratteristiche, come evidenziato in Tabella 1.


Esempi di Soluzioni per Impianti Anticaduta

Soluzione A
Soluzione B
Soluzione C

SOLUZIONE A
Per colmi del tetto di lunghezza superiore ai 10 metri con accesso al tetto tramite abbaino (o scala) e utilizzo linea di vita con punti di deviazione.
In questo esempio è stato considerato l’uso di una linea di vita raggiungibile direttamente dall’abbaino o tramite punti di ancoraggio EN 795 A2 per creare un percorso sicuro (dove muoversi con un cordino a strappo a 2 bracci) per arrivare ad ancorarsi alla linea di vita. L’operatore opportunamente imbracato si collegherà ad essa con un sistema anticaduta a corda con dissipatore. Per limitare l’effetto pendolo in caso di caduta sono previsti dei punti di deviazione in prossimità dei lati corti della falda. Nel caso l’altezza della linea di gronda (linea di caduta libera) sia inferiore a 5,5 m, non si potrà installare la linea di vita ma si potranno utilizzare solamente punti di ancoraggio. Si potrà quindi procedere come nei seguenti esempi B e C.

SOLUZIONE B
Per colmi del tetto di lunghezza inferiore ai 10 metri con accesso tramite abbaino (o scala) e utilizzo di ancoraggi multipli sul tetto da installare lungo tutta la linea di colmo.
In questo esempio abbiamo utilizzato i punti di ancoraggio EN 795 A2. L’operatore opportunamente imbracato si collegherà ad essi tramite un dissipatore di energia a strappo con doppio cordino. Una volta giunto sul colmo, opererà sulla falda con un anticaduta su corda che gli permetterà di scendere e risalire in verticale. Per poter operare sulla falda opposta si dovrà installare una serie di punti di ancoraggio contrapposti.

SOLUZIONE C
Per colmi del tetto di lunghezza inferiore ai 10 metri con accesso tramite abbaino e utilizzo punto di ancoraggio sopraelevato quando il colmo del tetto è inferiore ai 10 m.
In questo esempio, invece, si utilizzano i punti di ancoraggio EN 795 A2. L’operatore opportunamente imbracato si collegherà ad essi tramite un dissipatore di energia a strappo con doppio cordino. Una volta giunto sul colmo si ancorerà al paletto classe A2 o A1, opererà con un anticaduta su corda che gli permetterà di scendere e risalire lungo la falda collegandolo all’ancoraggio sopraelevato rispettando l’angolo massimo di 40°